L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 27/E recante le istruzioni per i datori di lavoro del settore privato che intendono erogare ai propri dipendenti i buoni benzina introdotti per contenere gli impatti economici dovuti all’aumento del prezzo dei carburanti. Ricordiamo che tali bonus possono essere erogati solo nel 2022 e fino a un massimo di 200 euro per lavoratore, non sono tassati in capo ai dipendenti e sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa. In particolare, nella circolare viene chiarito che possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati e che rientrano nell’ambito di applicazione anche i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, purché dispongano di propri dipendenti. Quanto alla categoria di lavoratori destinatari dei buoni benzina, essi devono essere titolari di reddito di lavoro dipendente. I buoni possano essere corrisposti da subito, senza necessità di preventivi accordi contrattuali. Ricordiamo inoltre che il bonus benzina di 200 euro non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente e rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dall’articolo 51 del Tuir e va dunque conteggiata in maniera separata rispetto agli altri benefit.
Per ulteriori approfondimenti: Circolare 27/E