CORONAVIRUS: LA CIRCOLARE DEL VIMINALE SUGLI SPOSTAMENTI

CORONAVIRUS: LA CIRCOLARE DEL VIMINALE SUGLI SPOSTAMENTI

Qui è possibile scaricare la circolare trasmessa dal Ministero dell’Interno ai prefetti, con cui si forniscono chiarimenti sulle ulteriori restrizioni allo svolgimento delle attività produttive e allo spostamento fra territori comunali diversi introdotte dal DPCM del 22 marzo.

Per quanto riguarda le attività produttive, la circolare ricorda che sono sospese tutte le attività produttive, industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate dall’allegato 1 del decreto stesso. Si precisa, inoltre, che alle attività commerciali si applicano ancora le previsioni contenute dal DPCM dell’11 marzo e dall’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo e che le attività produttive sospese possono continuare a svolgersi se organizzate secondo modalità a distanza o lavoro agile. Nell’atto si ricorda poi che non sono sospese le attività professionali e che per le pubbliche amministrazioni è confermata la validità delle previsioni di cui all’articolo 87 del Dl Cura Italia.

La circolare evidenzia poi come, con riferimento alle attività funzionali a garantire la continuità delle filiere di cui all’allegato 1 del DPCM, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali; alle attività degli impianti a ciclo produttivo continuo; e, infine, a quelle dell’industria dell’aerospazio e della difesa o comunque alle attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, esse restano consentite ma l’operatore economico è tenuto a dare comunicazione al Prefetto della provincia dove è ubicata l’attività produttiva. Secondo quanto specificato dalla circolare il prefetto non deve preventivamente autorizzare il proseguimento di tali attività, ma può sospenderle qualora non ravvisi l’effettiva ricorrenza delle condizioni attestate dagli interessati. Infine, nella circolare si consiglia ai prefetti la predisposizione di appositi modelli di comunicazione.

In riferimento agli spostamenti, invece, la circolare evidenzia come sia stato introdotto il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui si trovano attualmente. Rimangono consentiti i movimenti effettuati per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità della distanza da percorrere. È stata invece sospesa la disposizione del DPCM 8 marzo 2020, che consentiva il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza: tale norma, secondo quanto precisato dalla circolare va letta in combinato disposto con il divieto degli spostamenti fra comuni diversi e non si applica agli spostamenti per esigenze lavorative, in mancanza nel luogo di lavoro di una dimora alternativa a quella abituale, e agli spostamenti per l’approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di un altro comune.

Infine, la circolare ricorda che le disposizioni del nuovo DPCM saranno efficaci sull’intero territorio nazionale da ieri, 23 marzo, fino al 3 aprile e che si applicano in aggiunta a quelle introdotte dal DPCM dell’11 marzo e all’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo, i cui termini di efficacia sono stati prorogati al 3 aprile.